Gli effetti del proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità amministrativa dell’Ente

Gli effetti del proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità amministrativa dell’Ente
11 Aprile 2018: Gli effetti del proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità amministrativa dell’Ente 11 Aprile 2018

In passato, nel nostro sistema di diritto penale operava il principio “societas delinquere non potest”, derivante dal principio di personalità della responsabilità penale, che postula quindi la partecipazione psichica dell’autore al fatto criminoso, ipotizzabile solo riguardo alla persona fisica, e non anche alla persona giuridica.

Tuttavia, a fronte del dilagare del fenomeno della c.d. “delinquenza societaria”, col d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha previsto anche una concorrente responsabilità amministrativa degli Enti.

Cosa succede, però, nell’ipotesi in cui la persona fisica autore dell’illecito penale venga prosciolta per particolare tenuità del fatto? Quali sono gli effetti di tale proscioglimento sulla responsabilità amministrativa dell’Ente?

In materia la Cassazione penale si è pronunciata per la prima volta con la recentissima sentenza n. 9072/18, depositata il 28 febbraio ultimo scorso.

Nel caso di specie, il Tribunale di Grosseto aveva prosciolto gli imputati, per particolare tenuità del fatto, dal reato di attività non autorizzata di gestione di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. 156/2006) ed aveva dichiarato altresì la consequenziale insussistenza della responsabilità della Società per l’illecito amministrativo, contestato in dipendenza del reato suddetto.

Avverso la suddetta pronuncia aveva però proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, denunciando la violazione degli artt. 8 e 66 d.lgs. n. 231/2001.

Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale aveva errato nel far discendere dall’applicazione dell’art. 131 bis c.p. nei confronti degli autori materiali del reato presupposto l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato all’Ente.

La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito le possibili soluzioni ipotizzabili nel caso di specie, ha accolto il ricorso della Procura Generale.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno osservato che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur non disponendo una condanna, si fonda pur sempre sull’accertamento di una responsabilità riguardante il reato nella sua esistenza storica e giuridica.

Tant’è che la stessa sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. deve essere iscritta nel casellario giudiziale ed ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso).

Tuttavia, per giungere al riconoscimento della responsabilità della persona giuridica occorre verificare la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti tipici dell’illecito amministrativo. Altrimenti si incorrerebbe in una irrimediabile violazione del diritto di difesa dell’Ente, in quanto la commissione di un reato presupposto è solo uno degli elementi necessari affinché possa ritenersi integrato l’illecito amministrativo.

Ne deriva, pertanto, che “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale ed ha rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio sulla responsabilità amministrativa dell’Ente ex d.lgs. 231/2001.

 

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